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AREE ASSOCIAZIONI
Consulta
"REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 120 DEL 27.06.2002 NELLA PARTE RELATIVA AL TITOLO IV CAPO I, II, III, ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO"
TITOLO IV - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONECAPO I - ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO Art. 32 Principi e finalità 1. In applicazione dell'art. 6 del proprio Statuto, il Comune di Mirandola individua nelle varie espressioni democratiche operanti prioritariamente all'interno del proprio territorio i soggetti privilegiati per produrre processi di informazione, consultazione e collaborazione, al fine di realizzare reciproci benefici sociali, culturali, ambientali, civili nella comunità, con verifica diretta della efficacia degli indirizzi e delle azioni dell'Amministrazione. Art. 33 Registro comunale delle Associazioni 1. E' istituito presso il Comune il "Registro comunale delle Associazioni" quale strumento di immediato riconoscimento dei destinatari degli istituti di partecipazione e valorizzazione previsti dallo Statuto. 2. Con riferimento alla natura giuridica delle Associazioni, il Registro comprende i seguenti distinti elenchi: a) Associazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Cooperative sociali di tipo "B", Fondazioni, Associazioni di confessioni religiose riconosciute, Comitati, Pro Loco, Commercio equo solidale, Imprese sociali, Organizzazioni Non Governative ( O.N.G. ) e gruppi locali ad esse collegati, Protezione civile e, in generale, entità giuridiche disciplinate ai sensi del Libro I, titolo II, capo II e III, del codice civile; d) Volontariato singolo. Art. 34 Requisiti per l'iscrizione al Registro comunale delle Associazioni 1. Sono iscritte, a richiesta, le Associazioni che sono in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente riguardante il Volontariato, la Promozione sociale e le ONLUS per il riconoscimento da parte degli Enti pubblici, aventi sede o recapito nel territorio comunale, la cui attività, regolarmente espletata da almeno sei mesi, sia attinente con le finalità di cui al precedente art. 32. 2. Sono iscritte di diritto, a richiesta, le Associazioni già comprese nei Registri a valenza nazionale, nei Registri della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Modena, aventi sede o recapito nel territorio comunale e la cui attività sia attinente con le finalità di cui al precedente art. 32. Art. 35 Iscrizione al Registro comunale delle Associazioni e permanenza 1. L'iscrizione al Registro comunale è un atto volontario. Il procedimento si conclude con uno specifico provvedimento del Dirigente o Funzionario comunale preposto, entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta, salvo formali interruzioni atte a consentire l'eventuale integrazione della documentazione prescritta. 2. La domanda di iscrizione, indirizzata al Sindaco, sottoscritta da soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza, deve essere corredata dalla seguente documentazione: a. copia dell'Atto costitutivo, registrato a termini di legge; b. copia dello Statuto , registrato a termini di legge; c. indicazione della sede legale e della sede operativa. Per organizzazioni a rilevanza sovracomunale occorre indicare anche il recapito locale; d. elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative alla data dell'istanza; e. relazione dettagliata dell'attività svolta sul territorio, gli scopi e le modalità di attuazione di questi ultimi, riguardante almeno un periodo di 12 mesi immediatamente antecedente la richiesta d'iscrizione ed eventuale documentazione aggiuntiva, ritenuta utile allo scopo; f. per le sezioni locali di Associazioni nazionali, regionali, provinciali: documentazione dell'Organo Centrale competente, che attesti l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale della Sezione stessa nell'ambito della propria pertinenza territoriale; g. per le Associazioni di cui al comma 2 del precedente art. 34: indicazione degli estremi del provvedimento di iscrizione al Registro nazionale, regionale o provinciale, ovvero copia dello stesso. Quanto dichiarato e documentato dal rappresentante legale si intende effettuato ai sensi e con le responsabilità di cui al n. DPR 445/2000. Il Comune, nell'ambito dell'istruttoria, si riserva il diritto di reperire ulteriori dati conoscitivi. Contro il diniego dell'iscrizione è possibile, entro il termine di quindici giorni dalla data di emissione del provvedimento, presentare istanza di riesame al Segretario Generale, il quale risponde in merito entro i trenta giorni successivi alla presentazione della istanza. 3. Salvo l'intervento di normative e provvedimenti di Organi superiori che dispongano diversamente, la iscrizione al Registro comunale delle Associazioni è da considerare a tempo indeterminato. 4. Con decorrenza biennale, ogni Associazione iscritta, a mezzo del proprio rappresentante legale, è tenuta a dichiarare formalmente la sussistenza dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, che consentono la permanenza dell'iscrizione al Registro comunale. Ogni Associazione iscritta è tenuta, entro un termine massimo di trenta giorni dal verificarsi dell'evento, a comunicare all'Ufficio comunale di riferimento eventuali modifiche agli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) e g) del precedente comma 2, unitamente a copia degli atti adottati in merito. L'omissione, se non validamente motivata, comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro. 5. La cancellazione dal Registro comunale delle Associazioni è disposta con atto motivato del Dirigente o Funzionario comunale di riferimento, che deve essere comunicato all'Associazione interessata presso la sede legale ovvero, in caso di impossibilità, al legale rappresentante. Le cause della cancellazione sono: a. recesso formale della stessa Associazione iscritta; b. riscontro da parte del Comune della perdita di uno o più dei requisiti essenziali per l'iscrizione, ovvero di gravi disfunzioni nello svolgimento della attività che determinano il venir meno delle condizioni di legge per il riconoscimento; c. mancata risposta alla richiesta di verifica/revisione periodica del permanere dei requisiti; d. mancata comunicazione formale delle modifiche di cui alle lettere a), b), c), d) e g) del precedente comma 2. La procedura di cancellazione, attivata per i motivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), può avvenire solo dopo l'inoltro di apposito preavviso con cui si comunicano formalmente all'Associazione i motivi che comportano la cancellazione, contenente la diffida, con termine perentorio non inferiore a quindici giorni, per il ripristino delle condizioni necessarie ovvero, quando ricorre il caso, per l'invio delle controdeduzioni. Art. 36 Informazione e consultazione 1. Le Associazioni iscritte al Registro comunale possono ottenere informazioni sugli atti amministrativi, convenzioni, regolamenti, tariffe di servizi comunali e dati riguardanti l'utenza. L'informazione richiesta deve avere attinenza con l'attività istituzionale espletata dall'Associazione. Le Associazioni iscritte al Registro comunale che aderiscono alla Consulta del Volontariato hanno la facoltà di ottenere le medesime informazioni, anche a mezzo della Consulta stessa. Sono escluse le informazioni la cui divulgazione è limitata per legge, in quanto coperte da segreto o la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, o impedire od ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. 2. L'Amministrazione comunale, specialmente nell'ambito della predisposizione di atti di particolare rilievo sociale ed istituzionale, si riserva di consultare le Associazioni iscritte al Registro comunale in tutte le materie attinenti le loro attività ed interessi, scegliendo, come organo privilegiato, la Consulta del Volontariato. L'audizione della Consulta avviene almeno una volta l'anno, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, al fine di acquisire il suo parere consultivo in merito alle scelte programmatiche dell'Ente. Gli esiti della consultazione vengono comunicati al Consiglio comunale. In tutti i casi di consultazione viene fissato un termine per l'espressione del parere, congruamente commisurato, tenuto conto dell'urgenza e della complessità dell'atto stesso, superato il quale, se nulla sarà pervenuto in proposito, si procederà prescindendo da questo. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano se compatibili con le norme di legge regolanti lo specifico procedimento di formazione dell'atto, anche in relazione ai termini da queste stabiliti. Art. 37 Interventi di sostegno 1. Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività dell'associazionismo mediante interventi che consistono, di norma, nella messa a disposizione di beni, servizi, strutture ed altri mezzi strumentali per il raggiungimento delle loro finalità. 2. Le forme di sostegno, di qualunque entità e caratteristica, sono concesse in base alle disposizioni contenute nell'apposito Regolamento comunale, il quale stabilisce i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici comunque denominati, nonché forme di sostegno e di collaborazione dei servizi comunali. La concessione delle forme di sostegno è di norma subordinata alla presentazione, da parte dei destinatari, di progetti operativi, corredati dai relativi piani finanziari. 3. Le forme di sostegno di cui ai precedenti commi, ad esclusione dei contributi in denaro, possono essere concesse, in casi eccezionali adeguatamente motivati, anche ad associazioni non iscritte al Registro comunale delle associazioni, al solo fine di sostenere specifiche attività di interesse pubblico che non abbiano come destinatari principali gli aderenti all'associazione beneficiaria. 4. Le associazioni destinatarie degli interventi di sostegno di cui al presente articolo devono trasmettere, a conclusione dell'intervento, una relazione sull'attività svolta e sull'effettiva utilizzazione dei beni, servizi, strutture o altri mezzi forniti dall'Amministrazione, secondo i termini e le modalità disposte nell'apposito Regolamento comunale di cui al comma 2. 5. Ogni forma di sostegno, quando non si tratti di contributi in denaro, deve prevedere la reale quantificazione del costo a carico dell'Amministrazione. Art. 38 Collaborazione nella gestione dei servizi 1. L'amministrazione comunale, al fine di elevare la qualità dei servizi e di meglio rispondere alle esigenze della collettività locale, con particolare riguardo ai soggetti che si trovino in situazioni di bisogno e di difficoltà, può gestire determinati servizi in collaborazione con le associazioni iscritte al Registro comunale ed operanti nell'ambito di attività inerente al servizio. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione vengono stabilite con apposita convenzione, stipulata in conformità alla normativa vigente in materia. 2. Per la gestione del servizio, le organizzazioni di cui al primo comma possono utilizzare le strutture, i mezzi ed i servizi comunali, nel rispetto delle modalità stabilite dalla stessa convenzione. CAPO II - CONSULTE Art. 39 Finalità 1. Per facilitare la valutazione di tutti gli elementi rilevanti per la decisione finale e per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali, oltre a quelle obbligatoriamente previste dall'art.9 dello Statuto comunale possono essere costituite apposite consulte quali referenti diretti degli organi istituzionali per proposte, pareri e segnalazioni, nell'ambito dei diversi settori ed aree dell'azione comunale. Art. 40 Composizione 1. Il Consiglio comunale decide, con propria deliberazione e ad integrazione del presente regolamento, l'istituzione e la composizione delle singole consulte. 2. Nella consulta deve essere garantita un'adeguata rappresentanza delle formazioni sociali operanti nel settore d'attività di competenza della consulta stessa, oltre alla presenza di soggetti in possesso di comprovata e specifica competenza ed esperienza. 3. Ai fini del raccordo con l'attività comunale, hanno facoltà di partecipare alle riunioni delle consulte i capigruppo consiliari ed i membri della Giunta e, se invitati, i dirigenti o funzionari preposti ai servizi comunali che svolgono attività rientranti nell'area d'interesse della consulta. Art. 41 Organizzazione ed attribuzioni 1. L'atto istitutivo di ciascuna consulta provvede a disciplinarne le attribuzioni specifiche, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e di nomina dei componenti, la presidenza, i rapporti con gli organi ed i servizi comunali. 2. Le consulte possono avvalersi della collaborazione dei servizi comunali, secondo le modalità definite dall'atto istitutivo ed in accordo con i dirigenti ed i funzionari preposti ai servizi stessi. 3. Tali dirigenti ed i funzionari sono tenuti a fornire i dati e le informazioni da essa richiesti ed a prestare la necessaria collaborazione, secondo le modalità definite dall'atto istitutivo. Art. 42 Attribuzioni generali delle consulte 1. Alle consulte sono attribuite, nei rispettivi settori di competenza, le seguenti funzioni: a) emissione di pareri consultivi richiesti dagli organi comunali; b) emissione di rilievi, raccomandazioni e proposte relativi alle attività, servizi ed atti del Comune; c) altre funzioni attribuite dall'atto istitutivo. Art. 43 Consulte operanti nell'ambito dell'Unione dei Comuni Modenesi dell'Area Nord 1. Con appositi regolamenti vengono istituite le consulte operanti nell'ambito dell'Unione dei Comuni Modenesi dell'Area Nord, precisandone la composizione, le modalità di funzionamento e le attribuzioni, nel rispetto del regolamento istitutivo dell'Unione stessa. CAPO III - CONSULTA DEL VOLONTARIATO Art. 44 Istituzione della Consulta 1. Viene istituita, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto comunale, la Consulta del Volontariato quale organismo di partecipazione all'azione amministrativa, con funzioni di proposta e consultazione sull'andamento dei servizi e delle attività del Comune nelle materie in cui operano le istanze del volontariato e dell'associazionismo, stimolando la partecipazione dei cittadini al governo della città, alla vita ideale, politica, sociale, culturale e amministrativa della comunità. 2. La Consulta è costituita dalle associazioni iscritte nell'apposito Registro comunale che abbiano formalmente dichiarato la volontà di farne parte. Art. 45 Finalità della Consulta 1. Le finalità della Consulta sono di promuovere la partecipazione degli utenti e delle loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi alla vita amministrativa del Comune e di valorizzare l'autonoma aggregazione dei cittadini su interessi diffusi. Art. 46 Aree di intervento 1. La Consulta è suddivisa in sezioni di lavoro che si occupano ciascuna di una macro area di intervento. 2. Le aree individuate sono: - Sociale. Finalità. Tutela al benessere sociale della famiglia, dell'infanzia; favorire l'integrazione sociale, la solidarietà ed i diritti civili; prevedere una continua sensibilizzazione alla protezione civile; - Sanitaria. Finalità. Facilitare e garantire l'accesso ai servizi sanitari degli utenti, la prevenzione e la sicurezza sociale; - Culturale. Finalità. Valorizzare il patrimonio storico artistico; favorire la realizzazione di iniziative culturali, turistiche, dello spettacolo; promuovere la tutela dell'ambiente, la cultura e le tradizioni locali; - Sportiva. Finalità. Favorire la pratica sportiva, le attività ricreative ed iniziative nell'ambito giovanile. Con richiesta motivata, la Consulta ha facoltà di proporre all'Amministrazione comunale la modifica del numero e dell'indirizzo strategico delle aree di intervento, coerentemente con le attività istituzionali dell'associazionismo rappresentato. Tale modifica non comporta la necessità di rivedere il presente regolamento. Art. 47 Attribuzioni della Consulta 1. Alla Consulta sono attribuite le seguenti funzioni, il cui esercizio è riservato all'autonoma iniziativa della Consulta stessa: a) formulazione di proposte ed espressione di pareri sui programmi e progetti dell'Amministrazione in materia di gestione dei servizi; b) formulazione di pareri sugli indirizzi per la gestione dei servizi comunali e sulla determinazione degli standard di erogazione dei servizi stessi; c) formulazione di pareri sulla istituzione o dismissione di servizi e scelta delle forme di gestione; d) formulazione di pareri relativi alle proposte di modifica dello Statuto comunale e del regolamento degli istituti di partecipazione, limitatamente alle disposizioni che riguardano gli organismi di volontariato, le libere forme associative e le forme di gestione dei servizi; e) formulazione di pareri relativi alla proposta della Giunta di bilancio preventivo, al piano poliennale degli investimenti ed al conto consuntivo annuale; f) convocazione di incontri periodici con le associazioni, suddivise per aree di intervento, per affrontare problematiche legate alla vita del mondo del volontariato e dell'associazionismo; g) promozione di iniziative di coinvolgimento degli appartenenti all'associazionismo e di informazione su tutti gli atti, i progetti, i servizi decentrati che riguardino le materie in cui operano le istanze del volontariato e le libere forme associative; h) formulazione di pareri relativamente alle istanze e petizioni che riguardino le materie in cui operano le istanze del volontariato e dell'associazionismo; i) proposte di programmi congiunti di intervento (Comune, organizzazioni di volontariato e libere forme associative) al fine di meglio rispondere alle esigenze della collettività locale, con particolare riguardo ai soggetti che si trovino in situazioni di bisogno; l) proposte di deliberazione e di emendamento in materia di atti di competenza consigliare, riguardanti le attività di cui al precedente art. 45. 2. La Consulta è inoltre tenuta ad esprimere i pareri consultivi ad essa richiesti dall'Amministrazione comunale in relazione alle materie in cui operano le istanze del volontariato e dell'associazionismo. Art. 48 Informazione e consultazione 1. Si riconosce nel diritto all'informazione un elemento fondamentale per la vita della Consulta. 2. A mezzo del servizio comunale di riferimento vengono comunicati al Presidente della Consulta gli oggetti di Consiglio comunale riguardanti le materie in cui operano le associazioni rappresentate. Alla Consulta vengono, inoltre, comunicati i riferimenti di ogni atto consiliare, di giunta e determinazioni dirigenziali riguardanti la gestione dei servizi, anche esternalizzati. Su richiesta del Presidente della Consulta, viene fornita copia degli atti deliberativi e amministrativi ed ogni ulteriore informazione in merito alla gestione dei servizi, in particolare sul numero degli utenti, sul tipo di prestazioni, sui requisiti d'accesso, sui costi, sulle tariffe, sulle entrate e sui risultati della gestione riguardanti i servizi attinenti gli interessi della Consulta. 3. La Consulta ha facoltà di effettuare sondaggi, consultazioni ed ogni altra iniziativa che ritenga opportuna per l'attivazione di forme di raccordo all'interno dell'area dell'associazionismo e tra questa ed enti pubblici e organizzazioni private. 4. I dirigenti ed i funzionari del Comune preposti ai servizi che riguardano le materie in cui operano le istanze del volontariato e delle libere forme associative sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste dal Presidente della Consulta o dai Referenti delle sezioni di lavoro per area tematica ed a prestare la necessaria collaborazione. 6. I dirigenti ed i funzionari comunali, anche tramite gli uffici cui sono preposti, sono tenuti a prestare alla Consulta ogni forma di collaborazione per quanto riguarda l'utilizzo di mezzi, strumentazioni e spazi di proprietà del Comune, servizi di segreteria, spedizione postale a carico del Comune, purché concordati con un congruo anticipo e nei limiti di stanziamento del bilancio e della loro effettiva disponibilità. 7. La Giunta comunale convoca la Consulta per discutere la programmazione annuale in occasione dell'elaborazione del bilancio e per presentare la programmazione annuale di ogni settore. Art. 49 Organi della Consulta 1. La Consulta si divide in sezioni di lavoro per area tematica. 2. Sono organi di ciascuna sezione di lavoro: - l'assemblea; - il referente; - il segretario. 3. Sono organi della Consulta: - il Comitato; - il presidente; - il vicepresidente; - il segretario. Art. 50 La sezione di lavoro per area tematica 1. L'assemblea della sezione di lavoro si compone di un massimo di n. 2 rappresentanti per ogni forma associativa iscritta al Registro comunale, che svolga attività in quella specifica area tematica. 2. Si dà la possibilità a gruppi comunque costituiti, che dimostrino attività continuativa a favore della collettività, nell'ambito di una delle aree tematiche individuate, di presentare domanda per far parte, con un rappresentante, della corrispondente sezione di lavoro della Consulta. Tale domanda viene vagliata dalla Giunta comunale. 3. La nomina dei componenti l'assemblea viene fatta dal Sindaco su proposta di ciascuna forma associativa. In mancanza dell'indicazione dei rappresentanti entro trenta giorni dalla formale richiesta, si intende che l'associazione abbia rinunciato a tale facoltà e si procede comunque alla costituzione dell'assemblea. 4. Le persone nominate componenti della sezione di lavoro per area tematica - non possono ricoprire la carica di consigliere comunale o di assessore del Comune di Mirandola; - non possono rappresentare più di una associazione aderente; - non possono rappresentare la propria associazione in più di una sezione di lavoro. Art. 51 Insediamento delle sezioni di lavoro 1. La sezione di lavoro per area tematica tiene la seduta di insediamento entro un mese dalla nomina. 2. La convocazione della seduta d'insediamento è fatta dal Sindaco o suo delegato, che la presiede senza diritto di voto. 3. La sezione di lavoro per area tematica provvede, nella seduta d'insediamento, all'elezione del Referente, che viene fatta a scrutinio segreto. L'elezione viene effettuata a maggioranza assoluta dei votanti presenti. Se dopo due votazioni non si raggiunge la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due nominativi che ottengono il maggior numero di voti . 4. Il Referente provvede alla nomina del Segretario. 5. Qualora lo ritenga opportuno, la sezione di lavoro si dota di un regolamento interno. 6. Le relative decisioni vengono verbalizzate e trasmesse al Sindaco ed al presidente del Comitato della Consulta, ove già costituito. Art. 52 Il Comitato 1. Il Comitato della Consulta è composto dai Referenti di ogni sezione di lavoro per area tematica, più due componenti per ciascuna sezione, per un totale di tre rappresentanti per sezione. 2. La nomina dei componenti il Comitato della Consulta viene fatta dal Sindaco su proposta delle sezioni di lavoro per area tematica. L'assemblea della sezione di lavoro elegge i componenti da proporre al Sindaco con scrutinio segreto, a maggioranza relativa. 3. Il Comitato dura in carica per un periodo di tre anni a decorrere dal provvedimento di nomina del Sindaco. 4. Il Comitato ed ogni sezione di lavoro per area tematica concordano con l'amministrazione comunale l'assegnazione e l'utilizzo di una sede idonea. Art. 53 Dimissioni, surrogazione e decadenza dei componenti del Comitato e dell'assemblea 1. Ogni componente della Consulta o dell'assemblea di sezione può rinunciare alla carica con atto scritto, inviato rispettivamente al Presidente o al Referente, che ne informa la Consulta o l'assemblea nella prima riunione utile e lo trasmette al Sindaco. 2. I membri della Consulta o dell'assemblea che non intervengono alle sedute per quattro volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti, con decisione dei rispettivi organi, adottata a scrutinio palese e a maggioranza semplice, previa comunicazione scritta inviata all'interessato, cui viene concesso un termine di quindici giorni per fornire elementi giustificativi. 3. E', inoltre, motivo di decadenza il venir meno delle condizioni necessarie alla nomina, quali, a titolo esemplificativo: la perdita della rappresentatività dovuta alla dimissione dalla condizione di associato, a forme esplicite di intervenuta ricusazione o mancanza di fiducia da parte della base elettiva, il recesso dell'associazione di appartenenza alla adesione volontaria alla Consulta, l'assunzione di cariche istituzionali incompatibili con la condizione di componente la Consulta. 4. La surrogazione viene effettuata dal Sindaco ed avviene secondo gli stessi criteri di nomina della Consulta e dell'assemblea. La surrogazione del Presidente e del Referente avviene per votazione in seno alla Consulta e all'assemblea, con le stesse modalità previste per l'elezione. Art. 54 Insediamento del Comitato 1. Il Comitato tiene la prima seduta entro trenta giorni dalla nomina. 2. La convocazione della prima seduta è fatta dal Sindaco o suo delegato, che la presiede senza diritto di voto. Presidente e del Vice Presidente. Il Presidente provvede alla nomina del Segretario. Le relative decisioni vengono verbalizzate e trasmesse al Sindaco. 4. L'elezione del Presidente viene fatta a scrutinio segreto a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti della Consulta. Se dopo due votazioni non si raggiunge la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due nominativi che ottengono il maggior numero di voti. Il Presidente ed il Vice Presidente non possono ricoprire la carica per oltre due mandati consecutivi. 5. L'elezione del Vice Presidente viene fatta a scrutinio segreto a maggioranza semplice. Se dopo due votazioni non si raggiunge la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due nominativi che ottengono il maggior numero di voti. 6. Il Presidente ed il Vice Presidente non possono appartenere alla stessa sezione di lavoro. 7. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario restano ordinariamente in carica sino allo scadere del Comitato. 8. Le sezioni di lavoro per area tematica che si costituiscono dopo la nomina della Consulta e l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, così come ogni altra associazione che faccia domanda di essere inserita nelle sezioni di lavoro per area tematica, devono accettare in forma scritta le rappresentanze elettive in carica. Art. 55 Riunioni del Comitato 1. Il Comitato si riunisce: - su iniziativa del Presidente o a richiesta di almeno tre componenti il Comitato; - dietro richiesta scritta di tutte le associazioni appartenenti ad un'area tematica, rivolta al Presidente e riportante le questioni all'ordine del giorno; - su richiesta del Sindaco, del Consiglio comunale o delle Commissioni consiliari competenti per materia, per l'esame di problemi di interesse comunale o delle materie in cui operano le istanze del volontariato e dell'associazionismo; - almeno una volta all'anno in assemblea generale di tutte le associazioni aderenti; 2. Di ogni riunione viene redatto dal Segretario un verbale, che deve contenere i nomi dei presenti, riportare i temi oggetto della discussione, gli eventuali pareri deliberati, con i voti riportati, ed il resoconto sintetico della discussione. Il verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario. Copia di ogni verbale deve essere trasmessa al Servizio comunale di riferimento ed essere visionabile dalle associazioni aderenti, presso la sede del Comitato. La riunione è da ritenersi valida ad ogni effetto con la presenza della maggioranza dei componenti, tra cui il Presidente o il Vice Presidente. Art. 56 Convocazione del Comitato 1. La convocazione delle riunioni del Comitato è fatta in forma scritta,a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta; e deve riportare l'ordine del giorno della riunione. La convocazione deve essere trasmessa : - ai membri effettivi della Consulta; - ai componenti la Giunta comunale; - ai capigruppo del Consiglio comunale; - per conoscenza al Servizio comunale di riferimento. 2. Se la richiesta di convocazione proviene dal Sindaco o dal Consiglio comunale o dalle Commissioni consiliari competenti per materia, il Presidente convoca la riunione tenendo conto dei termini indicati per l'eventuale pronunciamento del parere e la trasmissione formale del relativo verbale. 3. Alla riunione del Comitato possono partecipare, se invitati, consulenti tecnici, funzionari comunali, privati cittadini, rappresentanti di associazioni anche non iscritte ecc. con finalità consultive e di apporto di conoscenze specifiche riguardo i temi oggetto della riunione. ContattiPer contattare la Consulta del Volontariato di Mirandola:
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